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220349
IDG951505939
95.15.05939 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Aprile Ercole
Conversione di pena pecuniaria per insolvenza del condannato, e criteri di ragguaglio tra pene eterogenee dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 440 del 1994
Nota a C. Cost. 23 dicembre 1994, n. 440
Nuovo dir., an. 72 (1995), fasc. 5, pt. 2, pag. 389-396
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D50324; D5035
La sentenza in nota dichiara l' illegittimita' costituzionale dell' art. 102 comma 3 l. 689/1981 (Modifiche al sistema penale), "nella parte in cui stabilisce che, agli effetti della conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvenza del condannato, il ragguaglio ha luogo calcolando venticinquemila lire, o frazione di venticinquemila lire, anziche' settantacinquemila lire, o frazione di settantacinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di liberta' controllata". L' A. esamina la normativa in materia di ragguaglio tra pene pecuniarie e detentive e ripercorre adesivamente il contenuto della pronuncia costituzionale".
art. 101 l. 24 novembre 1981, n. 689 art. 1092 comma 3 l. 24 novembre 1981, n. 689 art. 135 c.p.



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