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220356
IDG951505946
95.15.05946 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ramacci Luca
Brevi osservazioni in tema di "autorizzazione in sanatoria" e legge Galasso
Nota a Pret. Belluno sez. Pieve di Cadore 23 gennaio 1995
Nuovo dir., vol. amb000, an. 72 (1995), fasc. 5, pt. 2, pag. 437-442
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18222; D18239; D18255
Secondo la sentenza in epigrafe il reato contemplato dalla l. 431/1985 si estingue per effetto dell' art. 39 comma 8 l. 725/1994 anche nel caso in cui, pur non essendo stata avviata la procedura di condono edilizio, l' imputato abbia conseguito l' autorizzazione in sanatoria dell' ente preposto alla tutela del vincolo per opere realizzate entro la data del 31 dicembre 1993. L' art. 39 cit. prevede che, nel caso di interventi edilizi nelle zone e fabbricati sottoposti a vincolo, il rilascio della concessione edilizia o della autorizzazione edilizia in sanatoria, subordinato al conseguimento delle autorizzazioni delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, estingue il reato per la violazione del vincolo stesso. L' A. approfondisce il significato e la portata di questa disposizione, e critica l' interpretazione fornita dal Pretore di Belluno, che rischia di infliggere un nuovo duro colpo all' integrita' dell' ambiente.



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