Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


220379
IDG950605969
95.06.05969 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Tricoli Giuseppe
Debito di valore, rivalutazione monetaria e interessi
Nota a Cass. sez. un. civ. 17 febbraio 1995, n. 1712
Assic., an. 62 (1995), fasc. 3, pt. 2B, pag. 82-87
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3070; D30510
Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione ha affermato che, in tema di risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata per equivalente, e' dovuto anche il danno da ritardo e cioe' il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della somma dovuta; tale ritardo deve essere provato dal creditore; gli interessi vanno calcolati "con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la somma, equivalente al bene perduto, si incrementa normalmente, in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria". L' A. ripercorre il contenuto della pronuncia, approfondendo le questioni relative alla data da cui far decorrere gli interessi per il ritardato pagamento.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati