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220417
IDG950606007
95.06.06007 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bonomo Fabio
Riflessioni in tema di scadenza degli amministratori di societa' per azioni
Nota a Cass. 24 giugno 1993, n. 7012 Cass. 4 marzo 1994, n. 2144
Riv. dir. comm., an. 93 (1995), fasc. 5-6, pt. 2, pag. 148-164
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D312203
Mediobanca ha da tempo adottato un sistema particolare per la nomina dei membri del proprio consiglio di amministrazione, in virtu' del quale tale organo sociale non cessa contemporaneamente in tutti i suoi componenti, ma scade e si rinnova solo parzialmente. Le due sentenze in rassegna traggono origine dall' impugnazione, da parte dello stesso piccolo azionista, di due differenti delibere con cui l' assemblea ordinaria di Mediobanca aveva provveduto, in base a tale sistema, al rinnovo parziale del consiglio di amministrazione. L' A. esamina separatamente le due pronunce evidenziando come la prima appaia maggiormente meritevole di attenzione in quanto lascia intravedere l' esistenza, nel nostro ordinamento, di un principio che impone la scadenza sincronica dei membri del consiglio di amministrazione di una s.p.a.
art. 2386 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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