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220445
IDG950806035
95.08.06035 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cerritelli Elvira
Nota a C. Cost. 1 marzo 1995, n. 69
Giur. cost., an. 40 (1995), fasc. 2, pag. 644-647
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D03212; D18112
Con la sentenza in nota la Corte Costituzionale ha stabilito che non spetta allo Stato adottare atti di indirizzo e coordinamento nei confronti della Provincia autonoma di Trento al di fuori della procedura e dei limiti previsti dall' art. 3 d.lg. 266/1992 e introdurre prescrizioni sullo svolgimento dei procedimenti amministrativi di competenza della Provincia stessa; ha conseguentemente annullato alcuni articoli del d.p.r. 390/1994, contenente norme regolamentari in materia di fiere. L' A., premesse alcune considerazioni sulle caratteristiche degli atti governativi di indirizzo e coordinamento, osserva come le norme impugnate avessero un carattere dispositivo nei confronti della Provincia di Trento, non rispettando cosi' i requisiti formali e sostanziali di un atto di indirizzo. Esamina quindi il d.lg. 266/1992, che disciplina la procedura per l' emanazione degli atti di indirizzo e coordinamento.
d.lg. 16 marzo 1992, n. 266 d.p.r. 18 aprile 1994, n. 390
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