Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


220449
IDG950806039
95.08.06039 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Soana Gianluca
Nota a C. Cost. 6 febbraio 1995, n. 77
Giur. cost., an. 40 (1995), fasc. 2, pag. 710-712
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1871; D18710
L' A. richiama in primo luogo l' ordinanza con cui la Corte d' Appello di Napoli ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell' art. 2 comma 3 l. 575/1965 (nel testo modificato dall' art. 22 comma 1 d.l. 306/1992 convertito in l. 356/1992), nella parte in cui consentirebbe, secondo l' interpretazione dei giudici napoletani, al Tribunale competente di disporre la misura di prevenzione dell' obbligo di soggiorno, in una localita' diversa dalla residenza, con un provvedimento adottato "de plano" sulla base della sola richiesta di una delle autorita' a cio' legittimate, senza avviso all' interessato ne' al suo difensore. Esamina quindi la sentenza in rassegna, con la quale la Corte Costituzionale non ha aderito all' interpretazione della Corte d' Appello (che avrebbe portato ad una pronuncia di incostituzionalita'), preferendo una interpretazione idonea a rendere la norma in questione aderente ai parametri costituzionali.
art. 2 comma 3 l. 31 maggio 1965, n. 575 art. 22 comma 1 d.l. 8 giugno 1992, n. 306 l. 7 agosto 1992, n. 356
Centro diretto da G.F. Ciaurro - Camera dei Deputati



Ritorna al menu della banca dati