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220462
IDG950806052
95.08.06052 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Curi Francesca
L' attivita' "prelegislativa" della Corte Costituzionale in ambito penale: cambia la pena dell' oltraggio a pubblico ufficiale
Osservazione a C. Cost. 25 luglio 1994, n. 341
Giur. cost., an. 40 (1995), fasc. 2, pag. 1091-1101
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D51121
L' articolo esordisce con una breve esposizione dei passaggi piu' significativi contenuti nella motivazione della sentenza. Affronta, quindi, l' analisi del ruolo della Consulta in ambito penale, soffermandosi in particolare sul ricorso al criterio della ragionevolezza, esercitato al fine di determinare il "quantum" della pena. Denuncia la scarsa opportunita', insita nella scelta del giudice costituzionale, di operare una sostituzione rispetto all' organo titolare della funzione legislativa, poiche' cio' comporta l' esclusione di quest' ultimo dalla possibilita' di definire le linee essenziali di indirizzo politico. Passa, poi, a considerare il principio di cui al secondo comma dell' art. 25 Cost. nei termini di presupposto logico e formale della funzione rieducatrice della pena di cui al terzo comma dell' art. 27 Cost. Correda, infine, il commento con alcune brevi considerazioni sui contenuti "vecchi" e "nuovi" dell' art. 341 c.p., riconoscendo quanto questa norma sia stata osteggiata gia' a partire dagli anni sessanta, sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza di merito, senza che per altro alcun intervento legislativo si sia mai tradotto in alcuna scelta operativa concreta. Un ultimo punto di riflessione e' offerto dalle conseguenze piuttosto rilevanti che si sono prodotte, a seguito della pronuncia della Consulta, anche sul piano processuale.
art. 25 comma 2 Cost. art. 27 comma 3 Cost. art. 341 c.p.
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