| L' art. 3 comma 2 l. cost. 1/1948 dispone che "finche' durano in
carica, i giudici della Corte costituzionale godono della immunita'
accordata dal secondo comma dell' art. 68 Cost. ai membri delle due
Camere". A seguito della revisione dell' art. 68 -intervenuta con l.
cost 3/1993- si pone dunque il problema, che costituisce l' oggetto
del presente scritto, di stabilire se l' abolizione dell'
autorizzazione a procedere per i parlamentari abbia o meno una
qualche influenza sull' analoga garanzia predisposta, tramite rinvio,
per i giudici della Corte Costituzionale. In quest' ottica, pertanto,
in primo luogo, lo scritto si propone d rispondere al quesito -di
carattere piu' strettamente tecnico-giuridico- circa la natura
(formale o recettizia) del rinvio di cui si discute. In secondo
luogo, inoltre, una volta argomentata la natura recettizia di tale
rinvio -e quindi la permanenza, per i giudici della Corte, della
garanzia prevista dall' originaria versione dell' art. 68 comma 2
Cost.- viene esaminata la questione di politica legislativa se l'
abolizione dell' autorizzazione a procedere per i parlamentari non
debba indurre il legislatore costituzionale a rivedere la stessa
configurazione complessiva delle garanzie predisposte per i membri
della Consulta. A tale quesito, in ultima analisi, l' A. fornisce una
risposta positiva, in quanto ragioni che appaiono prevalenti, e che
tengono conto anche di alcuni dati di carattere comparato, sembrano
comprovare che la garanzia dell' autorizzazione a procedere non
risulta imprescindibile allo scopo di assicurare alla Corte
Costituzionale un' effettiva autonomia nell' esercizio delle funzioni
svolte.
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