Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


220484
IDG951006074
95.10.06074 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Rau Carmelo
Sulla natura del termine per il rimborso dell' INVIM ex art. 21 del D.P.R. 643/72
Nota a Cass. sez. I civ. 17 febbraio 1995, n. 1731 Comm. I grado Varese sez. II 22 giugno 1994, n. 589
Boll. trib., an. 62 (1995), fasc. 20 (30 ottobre), pag. 1530-1532
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D24053
Le due pronunce in commento intervengono, giungendo a conclusioni diametralmente opposte, sulla perentorieta' del termine entro il quale deve essere presentata la domanda per il rimborso della differenza tra INVIM pagata e quella risultante dalla riliquidazione, a seguito dell' intervenuta definizione del procedimento di valutazione ralativo al titolo di provenienza. L' A. approfondisce la questione attraverso un' approfondita analisi della normativa sulla materia.
art. 21 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 643
Ist. dir. tributario - Univ. GE



Ritorna al menu della banca dati