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Documento


220490
IDG951006080
95.10.06080 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Benincasa Fabio
Riflessioni sulla deducibilita' delle spese di pubblicita' dal reddito di impresa
Nota a Comm. I grado Reggio Emilia sez. VII 3 maggio 1995, n. 98
Boll. trib., an. 62 (1995), fasc. 21 (15 novembre), pag. 1603-1605
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D23073
La decisione in epigrafe riguarda il tema della delimitazione dell' ambito applicativo dell' art. 74 comma 2 t.u.i.r., in base al quale e' consentita la deduzione delle spese di pubblicita' nell' esercizio in cui sono state sostenute, ovvero ripartendole in tre esercizi. In particolare, la Commissione di I grado di Reggio Emilia si e' soffermata sul problema della deducibilita' delle spese pubblicitarie sostenute da un' impresa per conto di societa' collegate e/o aventi con la stessa un rapporto di franchising. Contrariamente al parere dell' ufficio delle imposte, la Commissione si e' pronunciata nel senso della possibilita' di dedurre le spese suddette. L' A., nel commentare adesivamente la soluzione accolta dalla decisione della Commissione, incentra la propria attenzione sul concetto di inerenza quale requisito generale dei componenti negativi del reddito d' impresa e delle spese di pubblicita' in particolare.
art. 74 comma 2 d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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