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220498
IDG951006088
95.10.06088 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bodrito Andrea
Non ancora sopita la controversia sulla natura giuridica del canone di abbonamento radiotelevisivo
Nota a Cass. sez. I civ. 3 agosto 1993, n. 8549
Dir. prat. trib., an. 66 (1995), fasc. 4, pt. 2, pag. 763-780
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18322; D232
Affrontando il tema della natura giuridica del canone di abbonamento alla RAI la Corte di Cassazione ha affermato, con la sentenza in nota, che l' obbligo di pagamento del canone stesso sorge per la semplice detenzione di uno o piu' apparecchi radiotelevisivi; conseguentemente il canone di abbonamento ha natura di imposta e si giustifica in riferimento alla attivita' di polizia e di amministrazione dell' etere svolta dallo Stato. La Suprema Corte ha pertanto ritenuto ininfluente che un abbonato non sia in grado di captare i segnali dell' emittente pubblica a causa di una "zona d' ombra" nell' irradiazione delle onde. L' A., esaminata la normativa sulla materia, approfondisce le questioni relative alla natura giuridica del canone di abbonamento, ripercorrendo l' evoluzione delle posizioni della giurisprudenza e della dottrina. Svolge infine ampie argomentazioni adesive all' orientamento accolto dalla Suprema Corte.
art. 1 r.d.l. 21 febbraio 1938, n. 246 art. 125 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 641 art. 15 comma 2 l. 14 aprile 1975, n. 103
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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