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220541
IDG951106131
95.11.06131 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Turci Marco
Ancora sul rapporto tra pumping clause e durata delle controstallie
Nota a Cass. sez. I civ. 27 gennaio 1995, n. 1020
Dir. maritt., s. 3, an. 97 (1995), fasc. 3, pag. 730-732
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D9342; D9343
Molti contratti di noleggio di navi cisterna contengono la previsione di un termine di stallia di 72 ore; frequentemente viene inoltre inserita una clausola, detta "pumping clause" (clausola di pompaggio), con cui l' armatore garantisce che la nave e' in grado di compiere le operazioni di scarico in un dato tempo. Cio' premesso, l' A. richiama il caso di specie (una nave non aveva potuto completare le operazioni di scarico entro il termine previsto a causa di una capacita' di pompaggio inferiore a quella prevista dal contratto ed aveva poi dovuto sospendere le operazioni per molti giorni a causa delle avverse condizioni meteomarine) ed esamina criticamente la sentenza in rassegna, secondo la quale non e' dovuto alcun compenso per il maggior tempo impiegato dalla nave nell' operazione di scarico conseguentemente al mancato rispetto della rata di pompaggio promessa in contratto. L' A. affronta quindi i problemi interpretativi relativi alle clausole di pompaggio.
art. 444 c. nav.
Ist. dir. internazionale - Univ. FI



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