| Lo scritto, che trae spunto dalla recente elezione da parte del
Consiglio di Stato di un giudice della Corte Costituzionale, intende
affrontare le varie problematiche connesse alla questione dell'
ammissione dei magistrati collocati fuori ruolo, con particolare
riguardo a quelli del Consiglio di Stato, a partecipare all' elezione
dei giudici della Corte Costituzionale. Ai consiglieri di Stato
collocati fuori ruolo, infatti, non e' stato riconosciuto l'
elettorato attivo, nonostante che da parte di alcuni di essi fosse
stata presentata espressa richiesta in tal senso. Cio' sul
presupposto del collegamento dell' elettorato attivo all' esercizio
delle funzioni proprie delle supreme magistrature. L' A., previa
illustrazione della questione in dottrina e in giurisprudenza con
riguardo all' intera categoria magistratuale, nonche' della prassi
seguita dalla Corte di Cassazione, dal Consiglio di Stato e dalla
Corte dei Conti, esamina le norme relative -art. 2, comma 1, l.
87/1953 ("Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte
costituzionale") e artt. 107, 135 e 137 Cost.- e, considerando la
peculiare posizione rivestita dai magistrati del Consiglio di Stato
ad essi attribuita dalla Costituzione, propone una diversa soluzione.
Secondo l' A. non ha rilievo l' esercizio delle funzioni, in se'
necessariamente connesso alla nomina a magistrato di Cassazione, del
Consiglio di Stato o della Corte dei Conti (con l' esclusione
"legislativa" dei soli referendari e primi referendari), bensi' l'
appartenenza dei magistrati alle supreme magistrature ordinaria ed
amministrative, ai sensi dell' art. 135 comma 1 Cost. Il requisito
dell' appartenenza non viene meno per il magistrato che, dopo avere
svolto le funzioni di ufficio, venga collocato fuori ruolo. Il
diritto di voto all' elezione di cui trattasi, quindi, deve
considerarsi proprio dello "status" di magistrato del Consiglio di
Stato. Si ritiene, in conclusione, che i magistrati del Consiglio di
Stato collocati fuori ruolo e che non svolgano funzioni istituzionali
debbano partecipare all' elezione del giudice della Corte
Costituzionale. Si auspica poi che la loro ammissione venga disposta
dal Presidente del Consiglio di Stato e dal collegio elettorale
definito sulla base dei criteri precedentemente seguiti nella prassi.
Tale collegio si identifica, con riguardo ai suoi componenti, nell'
adunanza generale del Consiglio di Stato, alla quale la soluzione
della questione andrebbe rimessa direttamente dal Presidente del
Consiglio di Stato.
| |