Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


220620
IDG951206210
95.12.06210 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Scala Antonietta
Ai sensi dell' art. 3 del D.L.vo n. 39/1993. L' automazione della redazione degli atti amministrativi
Nuova rass. legisl. dottr. giur., an. 69 (1995), fasc. 17 (1 settembre), pag. 1792-1796
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D120; D1727; D1611
Premesse brevi considerazioni sul moderno concetto di atto elettronico e sull' alto grado di novita' portato dal d.lg. 39/1993 con i suoi precisi riferimenti all' informatica, l' A. illustra la differenza fra atto amministrativo elaborato dal computer e atto amministrativo in forma elettronica. Esamina, quindi, alcune questioni relative alla individuazione delle responsabilita' nell' ipotesi di atto amministrativo informatico illegittimo e dannoso. In questo caso e' difficile, infatti, configurare la responsabilita' della p.a.; il procedimento amministrativo realizzato mediante computer risulta, di fatto, ampiamente "incensurabile". Tuttavia la peculiarita' dell' atto amministrativo informatico non puo' incidere sulla garanzia di tutela giuridica offerta al cittadino, e percio', in presenza di una vera e propria "irrintracciabilita'" del soggetto cui attribuire il comportamento colposo, la Corte di Cassazione ha ritenuto che all' attore non si debba addossare l' onere della prova, ravvisando la colpa "in re ipsa". Comunque l' A. auspica un intervento del legislatore che indichi la via da percorrere per individuare il soggetto imputabile, sul quale si possano far ricadere le conseguenze negative del provvedimento adottato.
d.lg. 3 febbraio 1993, n. 29 d.lg. 12 febbraio 1993, n. 39
Centro diretto da E. D'Elia - IDG Firenze



Ritorna al menu della banca dati