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220641
IDG951206231
95.12.06231 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Monego Davide
Inammissibilita', novita' dei motivi e del parametro in una questione prospettata in via principale
Nota a C. Cost. 10 giugno 1994, n. 233
Regioni, an. 23 (1995), fasc. 3, pag. 573-590
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D14232; D04002; D03222
Con la sentenza in epigrafe la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la delibera legislativa della Regione Trentino-Alto Adige riapprovata il 24 settembre 1993, recante modifiche ed integrazioni alle leggi elettorali regionali, laddove intende favorire la rappresentanza delle popolazioni ladine della Provincia di Trento nei Consigli regionale e provinciale. L' A. trae spunto da questa pronuncia per esaminare criticamente, anche alla luce della precedente giurisprudenza costituzionale, il modo con cui la Consulta ha affrontato taluni problemi di ordine processuale in merito all' applicazione del principio di corrispondenza fra chiesto e giudicato. Prende quindi in considerazione le questioni di merito, relative al bilanciamento fra valori costituzionali confliggenti, muovendo diversi rilievi critici al ragionamento sviluppato dai giudici costituzionali.
art. 62 st. TA art. 102 st. TA
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