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Documento


220695
IDG951506285
95.15.06285 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Santarsiere Vittorio
Privazione della capacita' di procedere per omissione di controlli clinici - Danni configurabili
Nota a Trib. Genova 5 luglio 1993
Nuovo dir., an. 72 (1995), fasc. 9, pt. 2, pag. 780-790
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3070; D30706
Intervenendo sulla questione del risarcimento del danno biologico, la sentenza annotata afferma che il danno procurato ad una paziente coniugata, con perdita della capacita' di procreare, in seguito all' omissione di controlli ed esami richiesti dallo stato patologico, va indirizzato alla paziente stessa ed al di lei coniuge. Il Tribunale ha ritenuto responsabili il primario ospedaliero ed il nosocomio. L' A., richiamato il caso di specie, ripercorre il contenuto della pronuncia, ponendo in risalto le novita' che emergono in merito all' individuazione delle responsabilita' delle strutture sanitarie e dei medici per i danni procurati ai pazienti.
art. 32 Cost. art. 1176 c.c. art. 1226 c.c. art. 2043 c.c. art. 2059 c.c.



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