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220700
IDG951506290
95.15.06290 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Vitiello Francesco
Sospensione della patente di guida - Nuovo codice della strada - Sanzioni amministrative accessorie e sanzioni penali - Applicazione della pena su richiesta delle parti e pene accessorie
Nota a Pret. Circond. Cassino 28 maggio 1995
Nuovo dir., an. 72 (1995), fasc. 9, pt. 2, pag. 825-827
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D5350; D1872; D5033
La sentenza in rassegna affronta il problema del coordinamento dell' art. 445 comma 1 c.p.p., che non prevede l' irrogazione di pene accessorie in caso di patteggiamento sulla pena, con l' art. 222 del codice della strada, che prevede la sospensione o la revoca della patente quale sanzione accessoria nel caso che dalla violazione delle norme sulla disciplina stradale derivino danni alle persone. L' A. condivide l' interpretazione fornita dal Pretore di Cassino, secondo cui l' art. 445 c.p.p. si riferisce alle pene accessorie "in senso stretto", mentre le sanzioni di cui all' art. 222 del codice della strada sono sanzioni di carattere amministrativo; il ritiro della patente e' percio' comminabile anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.
art. 222 d.lg. 30 aprile 1992, n. 285 art. 445 comma 1 c.p.p.



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