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220821
IDG960606411
96.06.06411 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Manera Giovanni
Se il nostro ordinamento giuridico consenta l' adozione legittimante d' un minore anche alle persone singole
Nota a decr. App. sez. min. Roma 28 novembre 1994
Giust. civ., an. 45 (1995), fasc. 5, pt. 1, pag. 1363-1370
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30141; D88215
La sezione minorenni della Corte d' Appello di Roma ha ribadito che l' adozione legittimante di un minore e' consentita anche alle persone singole, per il fatto che del nostro ordinamento giuridico e' parte integrante anche la Convenzione di Strasburgo. Secondo l' A. l' affermazione che, de iure condito, l' adozione legittimante e' consentita anche ai singoli e' inaccettabile e giuridicamente erronea, in contrasto con la natura e la funzione dell' adozione legittimante e con i principi costituzionali che giustificano l' istituto.
l. 22 maggio 1974, n. 357 art. 44 l. 4 maggio 1983, n. 184 Conv. Strasburgo 1967 (adozione minori)
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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