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220854
IDG950606444
95.06.06444 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ragazzini Luigi
Revocatoria (ordinaria) e fidejussione
Riv. not., an. 49 (1995), fasc. 1-2, pt. 1, pag. 221-231
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30680; D3058
(Sommario: - Relazione tra fidejussione e revocatoria ordinaria: a) L' ipotesi normativa prevista e regolata dall' art. 2901 c.c.: revocabilita', da parte de creditore, della fidejussione prestata dal suo debitore per un debito altrui. b) L' ipotesi giurisprudenziale e dottrinale (ma con eccezioni) di revocabilita', da parte del fidejussore, dell' atto di disposizione compiuto dal soggetto garantito. Critica. c) L' ipotesi giurisprudenziale e dottrinale (senza eccezioni) di revocabilita', da parte del creditore, dell' atto di disposizione compiuto dal fidejussore. Validita' dell' ipotesi sul rilievo che il fidejussore e' egli stesso debitore. - Gli atti suscettibili di impugnazione mediante revocatoria ordinaria: dispositivi del patrimonio inter vivos, pregiudizievoli. - In particolare, sulla revocabilita' dell' atto costitutivo di fondo patrimoniale. L' orientamento, specialmente giurisprudenziale, favorevole alla soluzione positiva. Riflessioni critiche)
art. 1936 c.c. art. 1944 c.c. art. 1949 c.c. art. 1953 c.c. art. 2901 comma 2 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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