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220862
IDG950606452
95.06.06452 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Donzelli Prisca
Nota a Cass. sez. I civ. 1 agosto 1994, n. 7160
Riv. not., an. 49 (1995), fasc. 1-2, pt. 2, pag. 320-324
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D312201; D30607
La sentenza della Cassazione in commento ha ritenuto che integrasse la fattispecie del contratto a favore di terzo il negozio, concluso tra l' azionista di una s.p.a. e la societa' stessa, con cui l' azionista, dopo aver sottoscritto e versato un aumento di capitale, rinuncia all' intestazione delle azioni a suo favore e conviene con la societa' che al momento dell' emissione dei titoli azionari, questi saranno intestati a favore di un dipendente della societa' per compensarlo delle sue prestazioni lavorative. Mentre la Cassazione ha qualificato l' attribuzione de qua per essere stata compiuta iure cogente, come remunerazione per l' opera prestata, l' A. ritiene invece che essa si caratterizzi come compiuta con animus donandi, costituendo un' ipotesi di donazione remuneratoria attuata mediante lo schema del contratto a favore di terzo.
art. 1411 c.c. art. 1412 c.c. art. 1413 c.c. art. 2022 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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