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220869
IDG950706459
95.07.06459 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Petronio Ugo
Esproprio di terre di uso civico e partecipazione della Regione
Nota a C. Cost. 10 maggio 1995, n. 156
Dir. Giur. Agr., vol. amb000, an. 4 (1995), fasc. 7-8, pt. 2, pag. 404-405
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D9162; D1316; D13102; D18250; D0310
La sentenza in commento dichiara l' illegittimita' costituzionale dell' art. 12 comma 2 l. 97/1994, "nella parte in cui, nel caso di espropriazione di terreni montani per opere pubbliche o di pubblica utilita', non prevede che sia sentito il parere della Regione interessata in merito alla cessazione dei diritti di uso civico esistenti sui beni espropriandi, quando il decreto di esproprio sia pronunciato da un' autorita' statale"; e dell' art. 12 comma 3 della stessa legge "nella parte in cui prevede che i compensi, eventualmente spettanti ai fruitori degli usi civici sui beni espropriati, siano determinati dal Commissario agli usi civici anziche' dalla Regione". Rilevata la cattiva qualita' tecnica delle norme censurate, l' A. esamina le questioni affrontate dalla sentenza. Tuttavia, secondo l' A., il punto piu' significativo di essa e' contenuto in un passaggio nel quale la Corte non ritiene fondate altre censure sollevate dalla Regione ricorrente, secondo la quale nell' espropriazione per pubblica utilita' dei terreni di uso civico si richiederebbe sempre la preventiva autorizzazione regionale alla vendita o al mutamento di destinazione prevista dall' art. 12 comma 2 l. 1766/1927. L' A. valuta la portata di quanto affermato dalla Corte Costituzionale.
art. 11 . 16 giugno 1927, n. 1766 art. 7 l. 29 giugno 1939, n. 1497 art. 12 comma 2 l. 31 gennaio 1994, n. 97 art. 12 comma 3 l. 31 gennaio 1994, n. 97
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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