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| IDG950706459 | |
| 95.07.06459 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Petronio Ugo
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| Esproprio di terre di uso civico e partecipazione della Regione
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| Nota a C. Cost. 10 maggio 1995, n. 156
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| Dir. Giur. Agr., vol. amb000, an. 4 (1995), fasc. 7-8, pt. 2, pag.
404-405
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D9162; D1316; D13102; D18250; D0310
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| La sentenza in commento dichiara l' illegittimita' costituzionale
dell' art. 12 comma 2 l. 97/1994, "nella parte in cui, nel caso di
espropriazione di terreni montani per opere pubbliche o di pubblica
utilita', non prevede che sia sentito il parere della Regione
interessata in merito alla cessazione dei diritti di uso civico
esistenti sui beni espropriandi, quando il decreto di esproprio sia
pronunciato da un' autorita' statale"; e dell' art. 12 comma 3 della
stessa legge "nella parte in cui prevede che i compensi,
eventualmente spettanti ai fruitori degli usi civici sui beni
espropriati, siano determinati dal Commissario agli usi civici
anziche' dalla Regione". Rilevata la cattiva qualita' tecnica delle
norme censurate, l' A. esamina le questioni affrontate dalla
sentenza. Tuttavia, secondo l' A., il punto piu' significativo di
essa e' contenuto in un passaggio nel quale la Corte non ritiene
fondate altre censure sollevate dalla Regione ricorrente, secondo la
quale nell' espropriazione per pubblica utilita' dei terreni di uso
civico si richiederebbe sempre la preventiva autorizzazione regionale
alla vendita o al mutamento di destinazione prevista dall' art. 12
comma 2 l. 1766/1927. L' A. valuta la portata di quanto affermato
dalla Corte Costituzionale.
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| art. 11 . 16 giugno 1927, n. 1766
art. 7 l. 29 giugno 1939, n. 1497
art. 12 comma 2 l. 31 gennaio 1994, n. 97
art. 12 comma 3 l. 31 gennaio 1994, n. 97
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| Ist. dir. agrario - Univ. FI
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