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| IDG950706466 | |
| 95.07.06466 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Mazza Patrizia
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| Sulla responsabilita' penale del venditore di prodotti confezionati:
verso la creazione di un nuovo tipo "medio" di esercente?
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| Nota a Cass. sez. VI pen. 4 marzo 1994, n. 2711
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| Dir. Giur. Agr., vol. amb000, an. 4 (1995), fasc. 7-8, pt. 2, pag.
434-435
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D531
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| La fattispecie riguarda la detenzione per la vendita di limoni
contenuti in sacchetti a "reticella" che all' analisi chimica
risultavano contenere una sostanza vietata che non aveva, pero',
mutato l' aspetto esterno. La Corte ha annullato la sentenza del
giudice di merito che aveva escluso la responsabilita' del
rivenditore facendo applicazione della disciplina in materia di
alimenti confezionati in involucri o recipienti sigillati. La Corte
ha affermato il principio secondo cui "in materia di tutela della
salute dei consumatori, ai soggetti che vengono in rapporto con le
sostanze alimentari nella produzione o nella distribuzione, se non
puo' essere richiesta, in assenza di prescrizioni normative, una
diligenza o prudenza eccezionale, e' tuttavia imposto un dovere di
condotta commisurato a quello riferibile alla media degli esercenti
la medesima attivita', da accertarsi in termini concreti e fattuali".
La sentenza introduce un diverso orientamento in materia di
responsabilita' penale del rivenditore di ortofrutticoli racchiusi in
confezioni originali predisposte dal produttore, che l' A. esamina,
per svolgere una riflessione sulla utilizzazione del concetto di
"dovere riferibile alla media degli esercenti la medesima attivita'".
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| art. 5 l. 30 aprile 1962, n. 283
art. 20 l. 30 aprile 1962, n. 283
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| Ist. dir. agrario - Univ. FI
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