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220876
IDG950706466
95.07.06466 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Mazza Patrizia
Sulla responsabilita' penale del venditore di prodotti confezionati: verso la creazione di un nuovo tipo "medio" di esercente?
Nota a Cass. sez. VI pen. 4 marzo 1994, n. 2711
Dir. Giur. Agr., vol. amb000, an. 4 (1995), fasc. 7-8, pt. 2, pag. 434-435
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D531
La fattispecie riguarda la detenzione per la vendita di limoni contenuti in sacchetti a "reticella" che all' analisi chimica risultavano contenere una sostanza vietata che non aveva, pero', mutato l' aspetto esterno. La Corte ha annullato la sentenza del giudice di merito che aveva escluso la responsabilita' del rivenditore facendo applicazione della disciplina in materia di alimenti confezionati in involucri o recipienti sigillati. La Corte ha affermato il principio secondo cui "in materia di tutela della salute dei consumatori, ai soggetti che vengono in rapporto con le sostanze alimentari nella produzione o nella distribuzione, se non puo' essere richiesta, in assenza di prescrizioni normative, una diligenza o prudenza eccezionale, e' tuttavia imposto un dovere di condotta commisurato a quello riferibile alla media degli esercenti la medesima attivita', da accertarsi in termini concreti e fattuali". La sentenza introduce un diverso orientamento in materia di responsabilita' penale del rivenditore di ortofrutticoli racchiusi in confezioni originali predisposte dal produttore, che l' A. esamina, per svolgere una riflessione sulla utilizzazione del concetto di "dovere riferibile alla media degli esercenti la medesima attivita'".
art. 5 l. 30 aprile 1962, n. 283 art. 20 l. 30 aprile 1962, n. 283
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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