| La sentenza afferma che "in tema di contratti agrari, la ratio posta
a base del divieto della conclusione di rapporti di subaffitto, di
sublocazione e, comunque, di subconcessione di fondi rustici,
introdotto con la disposizione inderogabile di cui all' art. 21 l.
203/82, consiste nella necessita' di tutelare gli interessi del
lavoratore effettivo della terra, evitando ogni forma di
intermediazione o di sfruttamento del lavoro agricolo, ed impone,
pertanto, una similare trattamento giuridico nell' ipotesi in cui il
comodatario di un fondo rustico ponga in essere una subconcessione
del fondo, non trovando applicazione, nell' ipotesi, neanche in via
analogica, l' art. 1594 c.c., ne' potendosi, per tale via, sottrarre
l' ipotizzato rapporto agrario alla disciplina della l. 203/82". L'
A. mostra di non condividere la conclusione a cui giunge questa
sentenza. Ritiene, infatti, che essa, sulla sola base di un' asserita
identita' di ratio ha, da un lato applicato analogicamente una norma
eccezionale (art. 21 l. 203/1982) e, dall' altro, trascurato che
manca la lacuna a cui tale applicazione analogica dovrebbe porre
riparo, essendo la situazione espressamente disciplinata dall' art.
1804 c.c.
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