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220888
IDG950706478
95.07.06478 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Triola Roberto
Subaffitto ad opere del comandatario?
Nota a Cass. sez. III civ. 20 aprile 1995, n. 4479
Dir. Giur. Agr., an. 4 (1995), fasc. 9, pt. 2, pag. 483
D30641; D9142
La sentenza afferma che "in tema di contratti agrari, la ratio posta a base del divieto della conclusione di rapporti di subaffitto, di sublocazione e, comunque, di subconcessione di fondi rustici, introdotto con la disposizione inderogabile di cui all' art. 21 l. 203/82, consiste nella necessita' di tutelare gli interessi del lavoratore effettivo della terra, evitando ogni forma di intermediazione o di sfruttamento del lavoro agricolo, ed impone, pertanto, una similare trattamento giuridico nell' ipotesi in cui il comodatario di un fondo rustico ponga in essere una subconcessione del fondo, non trovando applicazione, nell' ipotesi, neanche in via analogica, l' art. 1594 c.c., ne' potendosi, per tale via, sottrarre l' ipotizzato rapporto agrario alla disciplina della l. 203/82". L' A. mostra di non condividere la conclusione a cui giunge questa sentenza. Ritiene, infatti, che essa, sulla sola base di un' asserita identita' di ratio ha, da un lato applicato analogicamente una norma eccezionale (art. 21 l. 203/1982) e, dall' altro, trascurato che manca la lacuna a cui tale applicazione analogica dovrebbe porre riparo, essendo la situazione espressamente disciplinata dall' art. 1804 c.c.
art. 21 l. 3 maggio 1982, n. 203 art. 1594 c.c. art. 1804 c.c.
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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