Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


220890
IDG950706480
95.07.06480 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Grasso Alfio
Opponibilita' dell' affitto di fondo rustico ultranovennale nella procedura espropriativa
Nota a Cass. sez. III civ. 12 dicembre 1994, n. 10599
Dir. Giur. Agr., an. 4 (1995), fasc. 9, pt. 2, pag. 490-491
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D9142; D43403; D43420
Nel 1980 ad un proprietario e' stato pignorato un fondo; esso, nonostante l' azione esecutiva disposta a suo carico, nel 1984, lo concedeva in affitto ad un terzo e cio' in assenza dell' autorizzazione del giudice dell' esecuzione (art. 560 comma 2 c.p.c.). Concluso l' iter processuale espropriativo, nel 1988, il Tribunale, con proprio decreto, assegnava il bene a chi se lo era aggiudicato, dichiarando nel contempo inopponibile all' aggiudicatario il rapporto instauratosi tra proprietario-pignorato e terzo affittuario e cio', appunto, perche' il rapporto era stato assunto in violazione del predetto art. 560, non tenendo conto, peraltro, dell' art. 41 l. 203/1982, che stabilisce che i contratti agrari ultranovennali, compresi quelli in corso, anche se verbali o non trascritti, sono validi ed hanno effetto anche con riguardo a terzi. Richiamati cosi' i fatti di causa desunti dalla sentenza della Corte d' Appello di Brescia, sentenza confermata, anche se modificata nella sua motivazione, con la decisione in epigrafe, l' A. esamina la questione e ritiene assolutamente inaccettabile la conclusione a cui perviene la sentenza.
art. 41 l. 3 maggio 1982, n. 203 art. 2923 c.c. art. 560 comma 2 c.p.c.
Ist. dir. agrario - Univ. FI



Ritorna al menu della banca dati