| Nel 1980 ad un proprietario e' stato pignorato un fondo; esso,
nonostante l' azione esecutiva disposta a suo carico, nel 1984, lo
concedeva in affitto ad un terzo e cio' in assenza dell'
autorizzazione del giudice dell' esecuzione (art. 560 comma 2
c.p.c.). Concluso l' iter processuale espropriativo, nel 1988, il
Tribunale, con proprio decreto, assegnava il bene a chi se lo era
aggiudicato, dichiarando nel contempo inopponibile all'
aggiudicatario il rapporto instauratosi tra proprietario-pignorato e
terzo affittuario e cio', appunto, perche' il rapporto era stato
assunto in violazione del predetto art. 560, non tenendo conto,
peraltro, dell' art. 41 l. 203/1982, che stabilisce che i contratti
agrari ultranovennali, compresi quelli in corso, anche se verbali o
non trascritti, sono validi ed hanno effetto anche con riguardo a
terzi. Richiamati cosi' i fatti di causa desunti dalla sentenza della
Corte d' Appello di Brescia, sentenza confermata, anche se modificata
nella sua motivazione, con la decisione in epigrafe, l' A. esamina la
questione e ritiene assolutamente inaccettabile la conclusione a cui
perviene la sentenza.
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