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Documento


220920
IDG950906510
95.09.06510 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
D' Ambrosio Vito
Violenza carnale e funzione di nomofilachia
Nota a Cass. sez. III pen. 11 marzo 1994
Cass. pen., an. 35 (1995), fasc. 2, pag. 299-302
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D51700; D635
L' A. trae spunto dalla sentenza in rassegna, in tema di violenza carnale, per rilevare come la c.d. funzione di nomofilachia della Corte di Cassazione risulti sminuita nel suo significato sostanziale a causa della limitata conoscibilita' della giurisprudenza della Corte stessa, attualmente assicurata solo rispetto alle parti e, limitatamente ai casi di annullamento con rinvio, al giudice la cui decisione sia stata annullata. Per quanto riguarda l' aspetto giuridico, l' A. evidenzia il contrasto esistente all' interno della giurisprudenza della Suprema Corte per quanto riguarda la valutazione di uno degli elementi costitutivi del reato di violenza carnale, cioe' la volonta' dissenziente della parte lesa.
art. 519 c.p. art. 523 c.p. art. 582 c.p. art. 612 c.p.
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