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| IDG821301873 | |
| 82.13.01873 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Carobene Benito
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| I conti in tasca agli uomini politici. Sapremo anche il prezzo di un
comizio
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| Sole, an. 118 (1982), fasc. 110 (10 giugno), pag. 9
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| D043; D0441; D1117; D02112
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| La Camera ha approvato in via definitiva la legge che introduce l'
anagrafe patrimoniale per gli uomini politici. In questo articolo l'
A. prende in esame l' aspetto della legge riguardante le
dichiarazioni che devono essere presentate da coloro che la legge
obbliga ad entrare nell' anagrafe. Tali dichiarazioni sono di 2 tipi.
Il primo tipo concerne i diritti reali su beni immobili e su beni
mobili iscritti in pubblici registri, le azioni di societa', le quote
di partecipazione e societa', l' esercizio di funzioni di
amministratore e di sindaco di societa'. L' altro documento che
dovra' essere depositato, invece, e' la copia della dichiarazione dei
redditi soggetti all' imposta sui redditi delle persone fisiche. Per
quanto concerne, invece, la dichiarazione patrimoniale e' previsto un
documento completo iniziale (all' atto della nomina) e quindi annuali
attestazioni relative solo alle variazioni intervenute nell' ultimo
periodo. Analoga dichiarazione di variazione va poi presentata
successivamente alla decadenza dell' incarico. Una ulteriore
attestazione e' prevista per tutti coloro che arrivano alla carica
pubblica attraverso una pubblica elezione. In tale documento devono
essere indicate "le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la
propaganda elettorale" oppure dovra' essere riportata l' attestazione
che l' interessato si e' avvalso esclusivamente dei mezzi del partito
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| L. 5 luglio 1982, n. 441
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| Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti
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