Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


25913
IDG821301873
82.13.01873 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Carobene Benito
I conti in tasca agli uomini politici. Sapremo anche il prezzo di un comizio
Sole, an. 118 (1982), fasc. 110 (10 giugno), pag. 9
D043; D0441; D1117; D02112
La Camera ha approvato in via definitiva la legge che introduce l' anagrafe patrimoniale per gli uomini politici. In questo articolo l' A. prende in esame l' aspetto della legge riguardante le dichiarazioni che devono essere presentate da coloro che la legge obbliga ad entrare nell' anagrafe. Tali dichiarazioni sono di 2 tipi. Il primo tipo concerne i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, le azioni di societa', le quote di partecipazione e societa', l' esercizio di funzioni di amministratore e di sindaco di societa'. L' altro documento che dovra' essere depositato, invece, e' la copia della dichiarazione dei redditi soggetti all' imposta sui redditi delle persone fisiche. Per quanto concerne, invece, la dichiarazione patrimoniale e' previsto un documento completo iniziale (all' atto della nomina) e quindi annuali attestazioni relative solo alle variazioni intervenute nell' ultimo periodo. Analoga dichiarazione di variazione va poi presentata successivamente alla decadenza dell' incarico. Una ulteriore attestazione e' prevista per tutti coloro che arrivano alla carica pubblica attraverso una pubblica elezione. In tale documento devono essere indicate "le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale" oppure dovra' essere riportata l' attestazione che l' interessato si e' avvalso esclusivamente dei mezzi del partito
L. 5 luglio 1982, n. 441
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



Ritorna al menu della banca dati