| L' A. rileva la complessita' del problema relativo agli effetti sul
rapporto di lavoro dell' arresto del prestatore d' opera dipendente,
sia per il fatto che nella realta' varie figure, che vengono
inquadrate nell' ambito dell' arresto, sono in realta' diverse fra
loro, sia perche' nel nostro ordinamento del lavoro manca una norma
precisa che regoli espressamente l' arresto del lavoratore. Secondo
la prevalente giurisprudenza in materia, l' arresto non determina l'
impossibilita' definitiva della prestazione di lavoro, ma rende
questa soltanto temporaneamente impossibile. Secondo la regola
generale dettata dall' art. 1256, secondo comma, del codice civile,
il rapporto di lavoro non si estinguerebbe al momento dell' arresto,
ma successivamente. Perdurando, infatti, la carcerazione, il
lavoratore non puo' essere ritenuto obbligato ad eseguire la
prestazione, ovvero l' imprenditore non ha piu' interesse a
conseguirla.
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