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25981
IDG821301941
82.13.01941 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Eula Alberto
Arrestato, non licenziato
Sole, an. 118 (1982), fasc. 133 (13 luglio), pag. 14
D744; D747
(Sommario: Gli effetti sul rapporto di lavoro con il dipendente colpito da ordine di cattura.)
L' A. rileva la complessita' del problema relativo agli effetti sul rapporto di lavoro dell' arresto del prestatore d' opera dipendente, sia per il fatto che nella realta' varie figure, che vengono inquadrate nell' ambito dell' arresto, sono in realta' diverse fra loro, sia perche' nel nostro ordinamento del lavoro manca una norma precisa che regoli espressamente l' arresto del lavoratore. Secondo la prevalente giurisprudenza in materia, l' arresto non determina l' impossibilita' definitiva della prestazione di lavoro, ma rende questa soltanto temporaneamente impossibile. Secondo la regola generale dettata dall' art. 1256, secondo comma, del codice civile, il rapporto di lavoro non si estinguerebbe al momento dell' arresto, ma successivamente. Perdurando, infatti, la carcerazione, il lavoratore non puo' essere ritenuto obbligato ad eseguire la prestazione, ovvero l' imprenditore non ha piu' interesse a conseguirla.
Art. 1256 C. C.
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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