| L' A. affronta la questione della struttura giuridica del factoring
al quale, secondo alcuni, l' istituto che piu' si adatta e' la
cessione del credito. Cio', tuttavia, comporta problemi, se si pensa
che la cessione non e' un "surrogato" del factoring. D' altra parte
la giurisprudenza del factoring e' molto scarsa e affronta il
problema in chiave essenzialmente pratica, senza fornire alcun punto
di riferimento per una soluzione teorica del problema. L' A. procede
all' esame di precedenti proposte di legge, del tutto inadeguate, e
fa una rapida rassegna della situazione in altri Paesi. Ritiene che
si possano seguire 2 vie: o adattare la normativa in vigore alle
esigenze del factoring, oppure elaborare per esso una nuova e
specifica normativa. L' A. sembra condividere questa seconda ipotesi,
che il factoring, cioe', debba disporre di un apposito strumento
giuridico che, collocandolo in modo sistematico nell' ambito dell'
ordinamento, contribuisca ad eliminare incertezze e vincoli che oggi
ne ostacolano lo sviluppo.
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