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26022
IDG821301982
82.13.01982 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Giuliani Giuseppe
Condono: piu' lo guardi meno ti piace. Ma al legislatore nessuno mette le manette?
Sole, an. 118 (1982), fasc. 143 (29 luglio), pag. 9
D2195; D2191
L' A. svolge una serie di critiche al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, da quella della non sussistenza dell' "urgenza" a quella secondo cui il decreto introduce una inversione di tendenza nei confronti della depenalizzazione. In particolare, l' A. esamina il secondo comma dell' art. 13 del decreto, che prescrive che le disposizioni dell' art. 10 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 "non si applicano in materia di imposte sui redditi e di imposte sul valore aggiunto", in relazione all' art. 20 del codice di procedura penale sulle pregiudiziali al giudizio penale, per sostenere che la "pregiudiziale tributaria", cacciata dalla porta, potra' rientrare dalla finestra. Secondo l' A., il legislatore tributario ha legiferato senza regole.
D.L. 10 luglio 1982, n. 429
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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