| In virtu' delle nuove disposizioni sulle deroghe al segreto bancario,
tanto l' ufficio distrettuale delle imposte dirette quanto l' ufficio
Iva possono invitare il contribuente nei cui confronti e' scattata la
deroga a fornire dati e notizie sui conti bancari. Per quanto
riguarda i prelevamenti annotati in tali conti e non risultanti dalle
scritture contabili, mentre la nuova normativa per le imposte sui
redditi, art. 1 del decreto presidenziale 10 luglio 1982, n. 463, che
modifica l' art. 32 del decreto 23 settembre 1973, n. 600 dispone che
tali prelevamenti "sono posti come ricavi a base delle rettifiche ed
accertamenti", la nuova modifica all' art. 51 del decreto
presidenziale 26 novembre 1972, n. 633, dispone che i medesimi
prelevamenti sono considerati relativi ad acquisti ai fini dell'
applicazione della pena pecuniaria prevista per gli acquisti senza
regolare fattura. A meno che il contribuente interrogato non indichi
il beneficiario. La prima norma tende a colpire, nei confronti di un
soggetto noto, l' indiziato, il presunto reddito di uno sconosciuto,
applicando imposte e sanzioni, mentre la seconda norma riguarda la
sola pena pecuniaria; sulla legittimita' della prima, afferma l' A.,
ci sara' da discutere.
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