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26027
IDG821301987
82.13.01987 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Dubbi per i prelevamenti
Sole, an. 118 (1982), fasc. 145 (27 luglio), pag. 8
D9610; D2315; D18124
In virtu' delle nuove disposizioni sulle deroghe al segreto bancario, tanto l' ufficio distrettuale delle imposte dirette quanto l' ufficio Iva possono invitare il contribuente nei cui confronti e' scattata la deroga a fornire dati e notizie sui conti bancari. Per quanto riguarda i prelevamenti annotati in tali conti e non risultanti dalle scritture contabili, mentre la nuova normativa per le imposte sui redditi, art. 1 del decreto presidenziale 10 luglio 1982, n. 463, che modifica l' art. 32 del decreto 23 settembre 1973, n. 600 dispone che tali prelevamenti "sono posti come ricavi a base delle rettifiche ed accertamenti", la nuova modifica all' art. 51 del decreto presidenziale 26 novembre 1972, n. 633, dispone che i medesimi prelevamenti sono considerati relativi ad acquisti ai fini dell' applicazione della pena pecuniaria prevista per gli acquisti senza regolare fattura. A meno che il contribuente interrogato non indichi il beneficiario. La prima norma tende a colpire, nei confronti di un soggetto noto, l' indiziato, il presunto reddito di uno sconosciuto, applicando imposte e sanzioni, mentre la seconda norma riguarda la sola pena pecuniaria; sulla legittimita' della prima, afferma l' A., ci sara' da discutere.
D.P.R. 15 luglio 1982, n. 463
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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