| La Direzione Generale del Contenzioso tributario ha diramato la
circolare 1/1982 del 2 marzo 1982, che il giornale pubblica per
intero, con la quale vengono illustrate le modificazioni apportate al
decreto Presidente Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, dal decreto
Presidente Repubblica 3 novembre 1981, n. 739. L' A. da' alcune
delucidazioni su aspetti particolarmente rilevanti. In merito alla
"integrazione dei motivi del ricorso" prevista dalle disposizioni sul
deposito di documenti e memorie difensive, la circolare afferma che
per integrazione dei motivi si intende anche l' eventuale
proposizione di motivi aggiuntivi. La circolare ammette che le
disposizioni sul deposito di documenti e memorie aggiuntive devono
intendersi applicabili anche nel procedimento avanti la Commissione
contribuente, la circolare avverte che, per quanto concerne i
funzionari delle associazioni di categoria abilitati all' esercizio
dell' attivita' di rappresentanza, per associazioni di categoria
devono intendersi le associazioni che tutelano gli interessi, per
finalita' istituzionali, degli associati, artigiani, commercianti,
costruttori, imprenditori ed altre, "aventi carattere nazionale".
Specifica inoltre che detti funzionari possono esercitare la
rappresentanza solo nei confronti degli aderenti all' associazione.
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