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Documento


26029
IDG821301989
82.13.01989 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Ecco le regole per litigare con lo Stato
Sole, an. 118 (1982), fasc. 146 (28 luglio), pag. 8
D217
La Direzione Generale del Contenzioso tributario ha diramato la circolare 1/1982 del 2 marzo 1982, che il giornale pubblica per intero, con la quale vengono illustrate le modificazioni apportate al decreto Presidente Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, dal decreto Presidente Repubblica 3 novembre 1981, n. 739. L' A. da' alcune delucidazioni su aspetti particolarmente rilevanti. In merito alla "integrazione dei motivi del ricorso" prevista dalle disposizioni sul deposito di documenti e memorie difensive, la circolare afferma che per integrazione dei motivi si intende anche l' eventuale proposizione di motivi aggiuntivi. La circolare ammette che le disposizioni sul deposito di documenti e memorie aggiuntive devono intendersi applicabili anche nel procedimento avanti la Commissione contribuente, la circolare avverte che, per quanto concerne i funzionari delle associazioni di categoria abilitati all' esercizio dell' attivita' di rappresentanza, per associazioni di categoria devono intendersi le associazioni che tutelano gli interessi, per finalita' istituzionali, degli associati, artigiani, commercianti, costruttori, imprenditori ed altre, "aventi carattere nazionale". Specifica inoltre che detti funzionari possono esercitare la rappresentanza solo nei confronti degli aderenti all' associazione.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 D.P.R. 3 novembre 1981, n. 739
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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