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Documento


26030
IDG821301990
82.13.01990 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Moroni Silvio
Diverse presunzioni sono del tutto ingiustificate. Il condono potrebbe servire a eliminare le cause piu' inutili
Sole, an. 118 (1982), fasc. 146 (28 luglio), pag. 8
D217; D2195
Attraverso l' esame di un caso concreto, l' A. sostiene che "la macchina che produce imponibile fasullo e' l' art. 74, che stabilisce che i costi non sono ammessi in deduzione se non risultano imputati al conto profitti e perdite, del decreto Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 597". Da questa normativa scaturiscono controversie che non si possono definire in base al decreto sul condono 10 luglio 1982, n. 429, perche' i contribuenti vittime dell' art. 74 citato non possono presentare dichiarazioni integrative sufficienti per la definizione automatica, in quanto non hanno nulla da aggiungere al gia' dichiarato. Questo tipo di contenzioso, sostiene l' A., potrebbe essere eliminato in sede di condono mediante la proroga dell' art. 8 sulla sanatoria di cui alla legge 22 dicembre 1980, n. 882.
Art. 74 D.P.R. 23 settembre 1973, n. 597 D.P.R. 10 luglio 1982, n. 429 Art. 8 L. 22 dicembre 1980, n. 882
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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