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Documento


26031
IDG821301991
82.13.01991 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Moroni Silvio
Un problema che non e' stato risolto del tutto. Regola fondamentale: tenere da parte gli originali
Sole, an. 118 (1982), fasc. 146 (28 luglio), pag. 8
D217; D41523
Puo' accadere che il contribuente abbia precedentemente presentato al Fisco gli originali dei documenti sui quali e' basata la sua opposizione o la sua richiesta. Poiche' le disposizioni sul contenzioso tributario non specificano se, presso le Commissioni, i documenti possano essere depositati in copia, l' A. ritiene opportuno che il contribuente sia in grado di esibire gli originali in udienza, quindi consiglia di tenere da parte degli originali. Cio' anche perche' per la prova documentale, la Commissione tributaria di secondo grado di Milano, con decisione 2 ottobre 1980, ha affermato che "le copie fotostatiche dei documenti hanno efficacia probatoria se non contestate dalla controparte ai sensi dell' art. 2712 codice civile, e su di esse puo' giudicare la Commissione, mentre in caso di contestazione va disposta l' esibizione degli originali".
Art. 2712 C.C.
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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