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Stampa giuridica

Documento


26044
IDG821302004
82.13.02004 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Moroni Silvio
Si fa presto a dire condono. Di "maggiore" c' e' solo la confusione
Sole, an. 118 (1982), fasc. 149 (31 luglio), pag. 9
D2195; D2191
Attraverso esempi concreti di norme oggettive, l' A. sostiene che e' un vizio del nostro legislatore tributario quello di usare "maggiore" che e' aggettivo comparativo di "grande", nel significato di aggiunta integrazione, aumento o differenza. Anche nel Titolo secondo del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, recante le disposizioni sul condono, l' uso delle espressioni "maggiore imponibile" e maggiore imposta" nel significato di aumento dell' imponibile e di differenza d' imposta ricorre sovente, anche piu' volte nello stesso articolo, ed e' questo uno dei motivi per cui la lettura e la comprensione del testo non sono facili. La confusione e' creata anche dal fatto che in alcuni punti, per esempio nel secondo comma dell' art. 15, la' dove e' stabilito che la dichiarazione integrativa deve indicare "l' importo dell' imponibile, del maggior imponibile, della imposta, della maggiore imposta, della perdita e della minore perdita" pare che "maggiore" e "minore" siano usati correttamente, cioe' come aggettivi comparativi di grande, ma non si puo' essere certi. Poiche' pare che il testo del decreto dovra' essere in parte riscritto in sede di conversione in legge, sarebbe opportuno, afferma l' A., si riscrivesse in modo che gli aggettivi comparativi vi siano usati soltanto nella loro giusta accezione.
D.L. 10 luglio 1982, n. 429
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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