| Attraverso esempi concreti di norme oggettive, l' A. sostiene che e'
un vizio del nostro legislatore tributario quello di usare "maggiore"
che e' aggettivo comparativo di "grande", nel significato di aggiunta
integrazione, aumento o differenza. Anche nel Titolo secondo del
decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, recante le disposizioni sul
condono, l' uso delle espressioni "maggiore imponibile" e maggiore
imposta" nel significato di aumento dell' imponibile e di differenza
d' imposta ricorre sovente, anche piu' volte nello stesso articolo,
ed e' questo uno dei motivi per cui la lettura e la comprensione del
testo non sono facili. La confusione e' creata anche dal fatto che in
alcuni punti, per esempio nel secondo comma dell' art. 15, la' dove
e' stabilito che la dichiarazione integrativa deve indicare "l'
importo dell' imponibile, del maggior imponibile, della imposta,
della maggiore imposta, della perdita e della minore perdita" pare
che "maggiore" e "minore" siano usati correttamente, cioe' come
aggettivi comparativi di grande, ma non si puo' essere certi. Poiche'
pare che il testo del decreto dovra' essere in parte riscritto in
sede di conversione in legge, sarebbe opportuno, afferma l' A., si
riscrivesse in modo che gli aggettivi comparativi vi siano usati
soltanto nella loro giusta accezione.
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