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26249
IDG821302191
82.13.02191 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Il ministero si arrende. Via libera alle supermulte
Paese sera, an. 33 (1982), fasc. 185 (4 agosto), pag. 15
D1872; D5350
(Sommario: Diramata una circolare che approva il nuovo prezzario)
L' A. affronta la questione delle supermulte per infrazioni al codice stradale. Quando entro' in vigore la legge 24 novembre 1981, n. 689, intitolata "modifiche al sistema penale", 3 dei suoi articoli comprendevano norme del codice stradale. Depenalizzavano, cioe', un gruppo di reati stradali ma in cambio moltiplicavano per 2, 3 o 5 volte tutte le contravvenzioni "originariamente" penali. Da qui sono sorte divergenti interpretazioni: si dovevano moltiplicare i prezzi delle contravvenzioni che nel codice stradale avevano "originariamente" valore penale anche se erano state depenalizzate nel 1967 e nel 1971, oppure soltanto le contravvenzioni "penali" sopravvissute fino ad oggi? Molti Comuni si orientarono per la prima interpretazione, altri per la seconda. Lo stesso Ministro dell' Interno emano' una circolare sulla base della seconda interpretazione, per cui in certi Comuni la stessa infrazione se elevata da un vigile urbano comportava la sanzione pecuniaria di 25000 lire, se elevata dai carabinieri o dalla polizia stradale, 5000 lire. A risolvere la divergenza e' giunta una nuova circolare del Ministero dell' Interno che, sulla base di un parere del Consiglio di Stato, si e' pronunciato per le supermulte, cioe' per la prima interpretazione.
L. 24 novembre 1981, n. 689
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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