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| IDG821302251 | |
| 82.13.02251 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Carobene Benito
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| Compravendite immobiliari: per la Finanza Iva sempre al 2%
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| Sole, an. 118 (1982), fasc. 159 (12 agosto), pag. 7
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| D23157; D182
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| Si e' conclusa positivamente, afferma l' A., l' intricata vicenda
relativa all' applicazione del 2% o del 15% di imposta Iva per le
compravendite immobiliari. La legge 22 aprile 1982, n. 168 ha
introdotto agevolazioni fiscali riguardanti sia gli acquirenti che i
venditori di case. Nel caso di una societa' immobiliare o di un ente
pubblico previdenziale o di un' impresa di assicurazioni che avessero
proceduto alla vendita di un appartamento, per il compratore era
prevista l' Iva del 2% e per il venditore l' esenzione dall' Irpeg
sulle plusvalenze cosi' realizzate, a patto pero' che le stesse
fossero reinvestite nella costruzione di nuovi immobili. Molti
venditori, giudicando troppo onerosa questa condizione, preferivano
rinunciare alle agevolazioni loro concesse dalla legge in questione.
Il problema era se, malgrado la rinuncia, il venditore poteva vendere
ugualmente con Iva al 2%. A risolvere questo problema ha provveduto
l' Amministrazione Finanziaria che con telegramma ha stabilito che l'
agevolazione dell' Iva al 2% e' applicabile indipendentemente dall'
osservanza dell' obbligo dell' accantonamento o del reinvestimento
delle plusvalenze.
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| L. 22 aprile 1982, n. 168
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| Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti
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