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Documento


26308
IDG821302251
82.13.02251 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Carobene Benito
Compravendite immobiliari: per la Finanza Iva sempre al 2%
Sole, an. 118 (1982), fasc. 159 (12 agosto), pag. 7
D23157; D182
Si e' conclusa positivamente, afferma l' A., l' intricata vicenda relativa all' applicazione del 2% o del 15% di imposta Iva per le compravendite immobiliari. La legge 22 aprile 1982, n. 168 ha introdotto agevolazioni fiscali riguardanti sia gli acquirenti che i venditori di case. Nel caso di una societa' immobiliare o di un ente pubblico previdenziale o di un' impresa di assicurazioni che avessero proceduto alla vendita di un appartamento, per il compratore era prevista l' Iva del 2% e per il venditore l' esenzione dall' Irpeg sulle plusvalenze cosi' realizzate, a patto pero' che le stesse fossero reinvestite nella costruzione di nuovi immobili. Molti venditori, giudicando troppo onerosa questa condizione, preferivano rinunciare alle agevolazioni loro concesse dalla legge in questione. Il problema era se, malgrado la rinuncia, il venditore poteva vendere ugualmente con Iva al 2%. A risolvere questo problema ha provveduto l' Amministrazione Finanziaria che con telegramma ha stabilito che l' agevolazione dell' Iva al 2% e' applicabile indipendentemente dall' osservanza dell' obbligo dell' accantonamento o del reinvestimento delle plusvalenze.
L. 22 aprile 1982, n. 168
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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