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Documento


26356
IDG821302299
82.13.02299 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Lombardi Lello; (a cura di Salomone Franco)
La nuova normativa approvata alla Camera. Il bambino puo' scegliere i genitori da... adottare
Tempo, an. 39 (1982), fasc. 202 (19 agosto), pag. 16
D3014
(Sommario: Il criterio ispiratore e' la tutela del diritto dell' adottando. L' eta' utile portata a 18 anni. Disposizioni per i bimbi stranieri. Il problema del "mercato dei bambini")
(Titoletti: Le principali novita'. I punti cardinali della nuova legge)
L' A. avverte che la attuazione della legge sull' adozione per i minori introduce delle importanti innovazioni ed una diversa impostazione dell' istituto dell' adozione. In particolare l' adozione per i minori finisce di essere un istituto privatistico rivolto a garantire unicamente il possesso di un figlio, e si trasforma in istituto di solidarieta' per l' orfano e per i bambini abbandonati. Per quanto riguarda l' adozione di bambini stranieri la legge suddetta prevede che questi vengano adottati attraverso un sistema di garanzie giudiziarie, che assimilano il minore all' adottando italiano.
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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