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Documento


27692
IDG831302333
83.13.02333 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Migliori Francesco
Come cambia il processo matrimoniale canonico
Avvenire, an. 16 (1983), fasc. 226 (7 ottobre), pag. 17
D92304
L' A. segnala che il can. 1678 del nuovo Codice di Diritto Canonico ammette oltre al difensore del Vincolo ed al promotore di Giustizia, anche i difensori delle parti a presenziare all' interrogatorio delle parti stesse, dei testimoni e dei periti. Rimane nel can. 1060 del suddetto Codice il principio che nel dubbio l' imputato si debba assolvere, ma nel processo esso non ha piu' una posizione di favore. E' caduta col can. 1674 la inabilita' ad accusare il matrimonio per la parte che era stata colpevole della sua nullita'. Segnala, infine, che il can. 1679 stabilisce che in caso di insufficienza di prove il Giudice puo' contestare le deposizioni delle parti stesse.
can. 1678 C. Iur. Can. can. 1060 C. Iur. Can. can. 1674 C. Iur. Can. can. 1679 C. Iur. Can.
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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