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Stampa giuridica

Documento


27973
IDG831302614
83.13.02614 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
De Dominicis Giuseppe
La Corte Costituzionale ha bocciato alcune misure che rallentavano i flussi delle erogazioni finanziarie. Liberta' di spesa alle Regioni
Sole, an. 119 (1983), fasc. 238 (13 ottobre), pag. 15
D189; D18992
(Sommario: Illegittimi i "tetti" posti ai prelievi e l' onere di integrare il Fondo per le aziende di trasporto pubblico.)
La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittime una serie di norme della legge finanziaria 1983 e dei decreti sulla finanza locale per il 1981 e per il 1983, con i quali si stabiliva un "tetto" annuale ai prelevamenti di cassa consentiti alle Regioni sui loro conti correnti presso la Tesoreria dello Stato. Inoltre e' decaduto l' obbligo per le Regioni di coprire con i tributi propri il "buco" di 475 miliardi del fondo nazionale trasporti, frutto della mancata dotazione statale. Altre dichiarazioni di illegittimita' riguardano: i criteri di sblocco ai divieti di assunzione di personale nelle Unita' Sanitarie Locali e norme che autorizzavano e finanziavano progetti di forestazione industriale gia' previsti dalla legge "quadrifoglio". La motivazione di fondo della sentenza e' che queste norme contrastavano con le competenze e l' autonomia amministrativa delle Regioni. L' A. illustra in dettaglio i motivi della sentenza.
C. Cost. 11 ottobre 1983, n. 307
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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