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27990
IDG831302631
83.13.02631 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Resta inattuato il controllo delle assenze per infortunio
Sole, an. 119 (1983), fasc. 242 (18 ottobre), pag. 17
D1425; D701
A 13 anni dall' entrata in vigore dello Statuto dei lavoratori nessuna applicazione pratica e' stata ancora data al controllo delle assenze per infortunio, che l' art. 5 della l. 20 maggio 1970, n. 300 attribuisce in esclusiva agli istituti competenti, prevedendone espressamente l' obbligo di compierlo ogni qual volta il datore di lavoro lo richeda. Alcune incertezze interpretative hanno reso necessario un intervento chiarificatore del Ministero del Lavoro, ma questo non e' stato sufficiente a consentire l' avvio del servizio. Secondo l' A., in particolare dopo l' intesa sul costo del lavoro del 22 gennaio 1983, il legislatore dovra' affrontare questo problema estendendo, ad ogni effetto, ai controlli dell' infortunio la normativa per quelli della malattia ed attribuendo all' INAIL la possibilita' di avvalersi di strutture mediche esterne.
art. 5 l. 20 maggio 1970, n. 300
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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