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Documento


30822
IDG831303521
83.13.03521 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Mereu Italo
Sentenza Tobagi: non e' giusto prendersela con i giudici quando il difetto sta nella legge. Lacrime di coccodrillo sui pentiti
Sole, an. 119 (1983), fasc. 284 (6 dicembre), pag. 3
D5101
(Sommario: L' errore piu' grave e' non prevedere attenuanti per chi e' imputato di semplice associazione)
L' A., richiamandosi alla sentenza per il delitto Tobagi, sentenza che ha visto mettere in liberta' gli assassini del giornalista, avendo beneficiato della l. 29 maggio 1982, n. 304 sui "pentiti", respinge le critiche mosse ai giudici i quali, sostiene, non hanno fatto altro che applicare la legge. Il difetto sta nella legge, che ricalca una vecchia cultura repressiva che prevedeva la delazione, e il delatore, appunto, veniva chiamato "impunito", cosi' come oggi viene chiamato "pentito". Secondo l' A., l' aspetto turpe di questa legge non e' tanto il mandare in liberta' gli assassini-pentiti, quanto il non prevedere nessuna attenuante per coloro che pur facendo parte di gruppi rivoluzionari non si sono macchiati di altri reati oltre quello associativo, e dunque non possono, anche volendo, pentirsi perche' non hanno ferito o assassinato nessuno. L' A. afferma che i benefici che la legge elargisce sono solo per i pluriomicidi. Cio' "vuol dire che nella libera Italia democratica il dissenso politico "organizzato" e' punito in misura piu' grave che l' assassinio o la gambizzazione di una persona".
l. 29 maggio 1982, n. 304
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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