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| IDG841301740 | |
| 84.13.01740 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Bianchi di Lavagna Vincenzo
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| Se la professione diventa impresa la legge si fa confusa
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| Sole, an. 120 (1984), fasc. 103 (1 maggio), pag. 14
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| D968; D9692
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| E' urgente e opportuna una disciplina generale dell' associazionismo
nell' ambito dell' esercizio delle professioni intellettuali. Occorre
preliminarmente distinguere tra "societa' di professionisti" e
"societa' professionali". La prima specie riguarda l' esercizio in
comune di un' attivita' professionale da parte di due o piu' iscritti
agli appositi albi; la seconda riguarda la possibilita' per un
qualunque cittadino, iscritto o non iscritto ad un albo
professionale, di esercitare in comune con altri cittadini ed in
forma di impresa collettiva un' attivita' di quelle che di regola
richiedono l' iscrizione all' albo. Si tratta di un' impresa
collettiva che ha per oggetto l' esercizio di un' attivita' che, se
svolta altrimenti, richiederebbe l' iscrizione all' albo. Quando le
attivita' svolte siano tali da richiedere un titolo professionale,
alle stesse dovranno attendere dipendenti della societa' iscritti
all' albo professionale idoneo. Attualmente l' ordinamento giuridico
vieta la costituzione di "societa' professionali", secondo l'
interpretazione dell' art. 2 della l. 23 novembre 1939, n. 1815. In
particolare, per quanto riguarda le societa' di ingegneria, una
proposta di legge, gia' approvata da un ramo del Parlamento nella
precedente legislatura e ora ripresentata, ne ammette la
costituzione. Come "specificita'" delle societa' di ingegneria, la
proposta di legge individua alcuni obblighi tra cui il possesso di un
capitale sociale minimo di 400 milioni e l' iscrizione ad un albo
speciale. L' A. sviluppa una serie di considerazioni per sostenere
che occorre porre mano non ad aspetti particolari dell'
associazionismo professionale, quale potrebbe essere quello delle
societa' di ingegneria, ma ad un intervento organico che tocchi l'
intero "genus" costituito dall' associazionismo professionale.
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| art. 2 l. 23 novembre 1939, n. 1815
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| Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti
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