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Documento


32721
IDG841301751
84.13.01751 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Carobene Benito
Le conseguenze dell' autodenuncia di tutti i redditi prevista dall' articolo 2 del decreto legge 101. Imposta occulta sulle esenzioni
Sole, an. 120 (1984), fasc. 115 (16 maggio), pag. 19
D18930; D18126
(Sommario: In qualche caso gli interessi prodotti da Bot e CcT verrebbero tassati da un' aliquota superiore al 40%)
L' art. 2 del d.l. 2 maggio 1984, n. 101 prevede anche la denuncia dei redditi esenti, al fine di percepire qualsiasi assegno o di usufruire di ogni agevolazione vincolata al reddito complessivo. In questa analisi l' A. prende in considerazione le difficolta' riguardanti l' effettiva applicazione della norma e quegli aspetti che faranno apparire la disposizione come una vera e propria "imposta occulta" sui redditi che dovrebbero essere esenti "ora e in futuro", come ad es., Buoni ordinari del Tesoro e Certificati di credito del Tesoro. L' A., con l' ausilio di due tabelle, sostiene che tale "imposta occulta", in certi casi, agisce sui redditi esenti con aliquote che non solo sono elevatissime, ma che, addirittura, colpiscono in misura piu' elevata proprio coloro che hanno i piu' pesanti carichi familiari. In particolare emerge che un lavoratore con quattro figli a carico con un reddito di 22 milioni, in pratica, sui suoi redditi "esenti" di due milioni paghera' un' imposta del 43,2%.
art. 2 d.l. 2 maggio 1984, n. 101
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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