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Documento


32722
IDG841301752
84.13.01752 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
De Dominicis Giuseppe
Lo ha stabilito la Corte Costituzionale. Chi e' chiamato alle armi non perde il posto in prova
Sole, an. 120 (1984), fasc. 117 (18 maggio), pag. 19
D0440; D74400
E' incostituzionale la disposizione di cui all' art. 1 del d.lg.c.p.s. 13 settembre 1946, n. 303 che limita il diritto alla conservazione del posto ai lavoratori privati assunti non meno di tre mesi prima della chiamata alle armi. La Corte ha respinto le motivazioni addotte a sostegno della legittimita' di tale norma che e', al contrario, illegittima perche' in violazione dell' art. 52 Cost.. Se si ammettessero possibilita' di deroga a questa norma costituzionale si finirebbe con l' ammettere che il legislatore ordinario potrebbe discrezionalmente valutare le condizioni di applicazione di questa norma. Il che si risolverebbe in una facolta' ad apporre limiti al godimento completo da parte del cittadino del diritto costituzionalmente garantito.
art. 52 Cost. art. 1 d.lg.c.p.s. 13 settembre 1946, n. 303
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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