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32737
IDG841301767
84.13.01767 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Berri Mario
La Cassazione si pronuncia. Il potere sostitutivo del giudice
Tempo, an. 41 (1984), fasc. 118 (3 maggio), pag. 18
D0230; D3060
L' A. osserva che la Corte di Cassazione ha cambiato giurisprudenza sull' applicazione dell' art. 2932 c.c., che conferisce al giudice il potere di sostituirsi alla parte inadempiente nell' esecuzione di un contratto. Infatti una sentenza del 1983 ha affermato che contro un' amministrazione pubblica (in questo caso gli IACP) si puo' pronunciare una sentenza costitutiva di trasferimento di proprieta' di un immobile. L' A. spiega ampiamente le norme che regolano il trasferimento della proprieta' degli alloggi IACP e rileva che l' art. 2932 c.c. non si pone in rapporto con la disciplina dell' esecuzione forzata, ma rappresenta un' applicazione dell' art. 2908 c.c., secondo il quale l' autorita' giudiziaria puo', nei casi previsti dalla legge, costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici.
art. 2932 c.c. art. 2908 c.c.
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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