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Documento


33015
IDG841302046
84.13.02046 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Boschi Marco
Magistrati e giornalisti
Repubblica, an. 9 (1984), fasc. 132 (6 giugno), pag. 8
D9694; D0230; D04017
L' A. segnala che l' esercizio del diritto di cronaca costituisce una causa di non punibilita' del reato di diffamazione purche' la notizia pubblicata sia vera, l' esposizione della notizia sia obiettiva, sussista un pubblico interesse alla conoscenza dei fatti divulgati in relazione alla loro rilevanza sociale. La disciplina dei rapporti tra Giustizia ed informazione non puo' che essere rimessa alla discrezionalita' del legislatore, al quale spetta individuare la soluzione piu' idonea a contemperare interessi attinenti all' attivita' istruttoria ed all' informazione. Rileva altresi' che il giornalista che pubblica una notizia segreta puo' essere responsabile a titolo di concorso, soltanto se abbia altresi' svolto attivita' di determinazione, istigazione o rafforzamento del proposito delittuoso rispetto al soggetto obbligato al segreto. Auspica la instaurazione di un clima sereno e non conflittuale tra i giornalisti e gli organi giudiziari.
art. 21 Cost. art. 684 c.p. Cass. 28 novembre 1981 C. Cost. 10 febbraio 1981, n. 18 C. Cost. 10 marzo 1966, n. 18
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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