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33056
IDG841302087
84.13.02087 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gamberale Antonio
Se il fallimento ha plusvalenze il Fisco resta a bocca asciutta
Sole, an. 120 (1984), fasc. 134 (7 giugno), pag. 13
D2140; D313
L' Amministrazione Finanziaria e parte della dottrina sostengono che, sia da concordato fallimentare che dalla liquidazione dei beni acquisiti alla procedura fallimentare, possono scaturire delle sopravvenienze e delle plusvalenze in capo al fallimento. Secondo questa tesi, il fallimento diverrebbe soggetto avente capacita' contributiva. Questa impostazione, pero', non e' stata condivisa dalla prevalente dottrina che ha ribadito il principio secondo il quale ogni creditore, per partecipare al "concorso", deve essere ammesso al passivo del fallimento ai sensi dell' art. 92 e ss. l. fall., e che a detto principio, secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione, non si sottraggono neppure i creditori c.d. prededucibili. Con questo articolo l' A. esamina alla luce della normativa in vigore e richiamando la giurisprudenza in materia, se il fallimento sia o meno soggetto avente capacita' contributiva, in particolare con riferimento a plusvalenze e sopravvenienze attive realizzate nel corso della procedura. L' analisi sviluppata consente all' A. di concludere che alla luce della legge fallimentare e della normativa tributaria vigente e' da ritenersi che il fallimento e' escluso dall' ambito delle imposte dirette ed il suo curatore e' sottoposto solo alle sanzioni previste per omessa, incompleta ed infedele dichiarazione. E' da individuarsi, quindi, nel fallimento un soggetto senza alcuna capacita' contributiva.
art. 92 l. fall. art. 111 l. fall. art. 113 l. fall.
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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