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33060
IDG841302091
84.13.02091 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Mereu Italo
La progettata riforma del processo penale non intacca il potere anomalo del Pubblico Ministero. Ma l' accusa non si ricusa
Sole, an. 120 (1984), fasc. 135 (8 giugno), pag. 6
D6030; D68
L' A. richiama due episodi di "astensione del giudice", per svolgere una riflessione sull' istituto dell' astensione e della ricusazione di cui agli artt. 61-69 c.p.p.. Mentre il giudice puo' essere ricusato, non puo' esserlo il P.M. in base all' art. 73 c.p.p.. Secondo l' A., questa normativa consente, in pratica, un "sistema accusatorio all' italiana", cioe' la trasformazione della c.d. "accusa pubblica" in potere autonomo, il "potere accusatorio", senza alcuna possibilita' di verifica e di controllo da parte di nessuno. L' A. accosta questa posizione del P.M. alla c.d. "giustizia economica" o "giustizia domestica", affidata all' arbitrio sostanziale del magistrato senza formalita' o prescrizioni rituali da assolvere. Proprio in base alla "giustizia domestica" i giudici si sono attribuiti congrui aumenti di stipendio decidendo dell' applicazione da dare alle leggi che trattano delle loro retribuzioni, fornendo l' interpretazione piu' consona ai propri interessi.
art. 61 c.p.p. art. 69 c.p.p. art. 73 c.p.p.
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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