| L' A., ordinario di diritto amministrativo, affronta il tema del
segreto bancario in Italia, attraverso un esame comparativo della sua
disciplina in altri Paesi, in particolare Svizzera e Francia. Mentre
in Svizzera la violazione del segreto bancario e' sanzionata
penalmente, in Francia questo segreto e' concepito come segreto
professionale. In Italia il segreto bancario e' riconducibile ad un
uso inerente al rapporto contrattuale tra banca e cliente e, come
tale, cede di fronte ai diritti dei terzi, ai poteri degli organi
dello Stato nei limiti dei poteri previsti dalla legge per questi
organi. Dalla relazione del Governatore della Banca d' Italia,
avverte l' A., sembra di capire che si auspica un superamento del
segreto bancario, in particolare in funzione della lotta contro la
criminalita' organizzata. Tuttavia, in base alle norme in vigore e in
considerazione della tadizionale efficienza del sistema bancario,
questo e' oggetto di una continua crescente richiesta di informazioni
da parte di Polizia giudiziaria, Amministrazione finanziaria,
Magistratura. Ne e' derivato un onere "improprio" non indifferente a
carico del sistema bancario, destinato ad assumere sempre maggiore
consistenza. Per questo, il problema reale non e' quello di "spingere
il sistema creditizio ad una piu' efficace ricerca degli elementi
informativi richiesti, quanto di individuare dei meccanismi di
selezione delle informazioni richiedibili".
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