| Connesso con il tema delle condizioni di validita' ed efficacia dei
patti sindacali relativi alla Cassa integrazione, e' il problema dei
limiti della competenza, o della giurisdizione, e del sindacato del
giudice ordinario relativamente al comportamento del datore di lavoro
che si sia avvalso del beneficio e che abbia eventualmente
contravvenuto a tali accordi. Occorre domandarsi, cioe', se e in
quali limiti il giudice possa "controllare" l' operato dell'
imprenditore e se in particolare gli sia consentito di emettere una
pronuncia di condanna del medesimo alla "riammissione" nel posto di
lavoro dei dipendenti sospesi, prima del termine stabilito dall'
autorita' amministrativa. Secondo l' A., si propone la questione in
materia di licenziamenti collettivi nonche' individuali per
"giustificato motivo obiettivo"; se cioe' il magistrato, posto di
fronte ad un "licenziamento nell' interesse dell' impresa", abbia la
potesta' di "valutare" l' effettiva rispondenza delle scelte
imprenditoriali nell' interesse obiettivo dell' azienda, di esprimere
un giudizio di merito giuridico-economico o se il giudice debba
limitarsi ad accertare la "autenticita' dei licenziamenti", vale a
dire l' esistenza o meno di un nesso di causalita' fra detto
interesse e l' iniziativa assunta dal datore di lavoro, del tutto
insindacabile sia in se stessa che in ordine al tempo e ai modi di
attuazione. Gli apprezzamenti dell' imprenditore di ordine gestionale
ed economico risulterebbero pertanto sottratti al controllo del
giudice, libero essendo lo stesso datore di lavoro di decidere in
piena autonomia il destino della propria azienda. Entrambe le
opinioni sono state, e continuano ad essere, sostenute sia in
giurisprudenza che in dottrina. L' A. svolge una serie di
considerazioni a sostegno della seconda, che ritiene senza dubbio
prevalente.
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